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PREVENZIONE INCENDI: NOVITÀ PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE A CPI

pubblicato il 22 aprile 2013

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É stato pubblicato sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il testo del Decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2012, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Tale decreto che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 7), ha il compito di disciplinare la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio. Impianti installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, “qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”. Fatto tuttavia salvo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto relativo al campo di applicazione.

Infatti (art. 2) le disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale.
Mentre non si applicano alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, “nonché per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:

  1. decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 recante “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”;
  2. decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante “Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”, e successive modificazioni;
  3. decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 maggio 1992, n. 569, recante “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;
  4. decreto del Ministro dell’interno recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg”;
  5. decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 1995 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche”;
  6. decreto del Ministro dell’interno 24 maggio 2002 recante “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione” e successive modificazioni;
  7. decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive, del 14 maggio 2004 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³”.
DM 20 dicembre 2012 Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012


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