É stato pubblicato sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il testo del Decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2012, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
Tale decreto che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 7), ha il compito di disciplinare la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio. Impianti installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, “qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151â€. Fatto tuttavia salvo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto relativo al campo di applicazione.
Infatti (art. 2) le disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale.
Mentre non si applicano alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, “nonché per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:
Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012 |