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AGGIORNATE LE LINEE GUIDA SI TORNA A CONSULTARE I GIORNALI IN MOLTI LOCALI E A GIOCARE A CARTE NEI CENTRI RICREATIVI

pubblicato il 10 luglio 2020

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Roma, 9 luglio 2020 (comunicato stampa) “La Conferenza delle Regioni ha aggiornato le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, lo ha annunciato il Presidente della Liguria, Giovanni Toti.
“Abbiamo aggiunto un altro piccolo, ma significativo, tassello – ha spiegato il Vicepresidente della Conferenza delle Regioni – nel percorso verso un progressivo ritorno alla normalità, sia pure nel rispetto delle condizioni di prevenzione e sicurezza.
I nostri tecnici – ha aggiunto Toti che oggi ha presieduto la Conferenza delle Regioni – hanno infatti preso in considerazione e previsto nella versione aggiornata delle linee guida la possibilità, dopo l’igienizzazione delle mani, di consultare riviste, quotidiani e materiali informativi nei ristoranti, nelle strutture ricettive, da barbieri e acconciatori, negli uffici aperti al pubblico, nelle terme e nei centri benessere , nonché nelle discoteche e nei circoli ricreativi. In questi ultimi, ovvero nelle discoteeche nei centri ricreativi, sarà consentito anche giocare a carte purché si indossi la mascherina, si igienizzino frequentemente le mani e le superfici di gioco e si rispetti la distanza di almeno un metro tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Ed è consigliata infine la frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi”.

Fonte: Conferenza delle Regioni e Province autonome

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative


Proroga delle scadenze per gli adempimenti ambientali disposti con provvedimenti di competenza della Provincia di Treviso. Emergenza COVID-19

pubblicato il 6 maggio 2020

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La Provincia, in considerazione delle difficoltà delle imprese, nel periodo di emergenza, a rispettare termini e adempimenti previsti dalle vigenti autorizzazioni, ha disposto la proroga al 30 giugno delle scadenze, come indicate nel provvedimento allegato.

Vengono fornite inoltre alcune indicazioni per la gestione degli impianti di trattamento biologico delle acque reflue industriali a seguito dell’emergenza sanitaria in atto e sui procedimenti amministrativi in corso.

Fonte: Provincia di Treviso


NOVITA’ SUI MATERIALI E COMPONENTI PER I VEICOLI IMMESSI SUL MERCATO

pubblicato il 28 gennaio 2019

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Con il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018, vengono aggiornate le concentrazioni massime ammesse per le seguenti tipologie di materiali, presenti nei veicoli immessi sul mercato:

  • 0,1 % in peso e per materiale omogeneo per: piombo, cromo esavalente e mercurio;
  • 0,01 % in peso e per materiale omogeneo per: cadmio.
Vi rimandiamo alla tabella, presente nel Decreto Ministeriale, con i vari tipi di materiali e componenti, l’ambito di applicazione con relativa data di scadenza dell’esenzione e quali sono i materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.


IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE RIFIUTI: NUOVI OBBLIGHI NEL D.L. SICUREZZA

pubblicato il 8 gennaio 2019

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discaricaCon la legge di conversione n. 132/2018 del 1° dicembre 2018 (art. 26-bis), sono state introdotte alcune importanti novità per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti.

I gestori di tali impianti, nuovi o già esistenti e che trattano qualsiasi tipo di rifiuto, sono obbligati a predisporre il piano di emergenza interna contro gli incidenti rilevanti entro il 4 marzo 2019.

L’obiettivo è quello di controllare e circoscrivere gli incidenti, in modo da limitarne i danni e le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente e i beni, informando adeguatamente i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti e saper provvedere al ripristino dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

Il gestore dell’impianto dovrà:

  • riesaminare e sperimentare il piano di emergenza interna e, previa consultazione del personale che lavora in impianto, aggiornarlo ad intervalli appropriati non superiori a tre anni;
  • trasmettere al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per elaborare il piano di emergenza esterna all’impianto, necessario per proteggere la salute e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, anche mediante la cooperazione con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso.


BANDO ISI 2017: IN GAZZETTA L’AVVISO PUBBLICO INAIL DI 249 MILIONI

pubblicato il 21 dicembre 2017

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Con Comunicato INAIL in Gazzetta ufficiale è stata ufficializzata l’apertura del Bando ISI 2017 che assegna inventivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’importo destinato dall’INAIL ai progetti ammonta a circa 249 milioni di euro, per l’anno 2017, incentivi a fondo perduto, ripartiti su base regionale e assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Le imprese interessate potranno inserire online i propri progetti a partire dal prossimo 19 aprile fino alle ore 18 del 31 maggio 2018 (vedi sotto la Procedura).
Le novità principali dell’ottava edizione dell’iniziativa, riguardano l’inserimento del settore agricoltura nel bando l’apertura alla partecipazione degli enti del terzo settore per interventi di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

Obiettivi
L’Avviso pubblico ISI 2017, come ogni anno, intende realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché, incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari e progetti finanziabili
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore.
Sono cinque gli assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati:

  1. Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1);
  2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1);
  3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse di finanziamento 2);
  4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3);
  5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4);
  6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5- sub Assi 5.1 e 5.2). 4. Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti.

Procedura
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda on line, come specificato negli avvisi regionali a partire dal prossimo 19 aprile fino alle ore 18 del 31 maggio 2018.
Dal 7 giugno 2018 le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico.

Sul sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali.
Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito internet dell’Istituto.

Informazioni
Per informazioni ed assistenza sul presente avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail, attivo dal 1° gennaio 2018. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.
I numeri 803.164 (da fisso) e 06.164164 (da mobile), in comune con Inps, sono attivi per Inail fino al 31 dicembre 2017 o comunque fino alla completa attivazione del nuovo servizio.

Fonte: InSic


A.E.E.: LA SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO PER L’ANNO 2016 SLITTA AL 31 OTTOBRE

pubblicato il 6 ottobre 2017

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Il 26 settembre 2017 sono stati pubblicati gli importi delle quote di mercato attribuite ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per il 2016 (calcolate da Comitato di Vigilanza e Controllo sulla base delle Comunicazioni dei prodotti immessi sul mercato presentate nel 2017).

I contributi serviranno a coprire gli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle Apparecchiature Elettrice ed Elettroniche (A.E.E.).

Le imprese iscritte al registro A.E.E. (vedi i soggetti obbligati: https://www.registroaee.it/Faq#1423) potranno consultare i propri gli importi e le modalità di pagamento sul sito >http://www.registroaee.it nell’area riservata a cui è possibile accedere con la firma digitale del legale rappresentante.

Attenzione: Il pagamento, la cui scadenza è il 31 ottobre 2017, potrebbe anche essere eseguito dal consorzio cui l’azienda è iscritta, suggeriamo quindi di verificare prima di procedere al pagamento.


NOVITA’ IV COPIA FORMULARI RIFIUTI

pubblicato il 4 agosto 2017

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Novità dal Ministero dell’Ambiente in merito alla possibilità ed alle modalità dell’invio telematico della IV copia del formulario di identificazione dei rifiuti, in sostituzione dell’originale cartaceo.
DESTINATARIO PRODUTTORE
può inviare al produttore del rifiuto la IV copia del formulario:
  • scansionato in modo ben leggibile ed in formato PDF/A;
  • firmato elettronicamente;
  • tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
può ricevere dal destinatario del rifiuto la IV copia del formulario:
  • scansionato in modo ben leggibile ed in formato PDF/A;
  • firmato elettronicamente;
  • tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
L’originale cartaceo dovrà essere conservato in armadi metallici aventi caratteristiche di resistenza al fuoco. Le P.E.C. ricevute dovranno essere conservate per almeno 5 anni.
Il documento digitale dovrà essere archiviato in modo elettronico con un idoneo software certificato. Il documento cartaceo originale potrà comunque essere richiesto al destinatario in qualsiasi momento.


OT24: ONLINE IL NUOVO MODULO

pubblicato il 25 luglio 2017

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Pubblicato nella sezione modulistica del sito dell’INAIL il nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2018 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2017.
Mod. OT/24 anno 2018
Guida alla compilazione OT24 – anno 2018
Questionario di autovalutazione OT24


CONAI: IL PUNTO SULLE NOVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE PER L’ANNO 2017

pubblicato il 23 giugno 2017

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Esclusione delle imprese agricole dall’adesione a Conai
Recependo una disposizione introdotta dal “Collegato Agricoltura” (Legge n.154/2016 art. 11 co. 2), in vigore dal 25 agosto 2016, le imprese agricole figurano tra i soggetti esclusi dalla partecipazione al Consorzio nella Guida Conai 2017.
Si ricorda che il Collegato agricoltura ha previsto semplificazioni ed esclusioni rivolte specificatamente alle imprese agricole. Infatti ha escluso dall’obbligo d’iscrizione, e dalla relativa contribuzione, a CONAI ed ai Consorzi di filiera le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi.
Conai ha quindi deliberato che le imprese agricole non sono più obbligate ad aderire al Consorzio, né al pagamento della quota di iscrizione, anche se restano sempre libere di aderire volontariamente e autonomamente.
Tuttavia anche se non aderenti a Conai, le imprese agricole continuano ad essere soggette al pagamento del contributo ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati e/o importati.

Riduzione delle sanzioni per mancata adesione a Conai
Sempre con il “Collegato Agricoltura” è stata ridotta la sanzione amministrativa pecuniaria per i produttori e gli utilizzatori che non adempiono agli obblighi di adesione a Conai (art. 261 co. 1 del TU ambiente). La sanzione, che prima del 25 agosto 2016 andava da un minimo di 10.000 ad un massimo di 60.000 €, ora è pari a 5.000 €.
Di conseguenza è stato aggiornato il paragrafo sulle sanzioni della Guida Conai 2017.
Si segnala che resta invariata la sanzione amministrativa pecuniaria per mancata adesione ai Consorzi di filiera o mancata organizzazione di sistemi alternativi: sanzione da 15.500 a 46.500 € (art. 261 co. 2 del TU ambiente).

Compensazione import/export di imballaggi
Conai ha stabilito che a partire dal 2017 anche le aziende non soggette a certificazione di bilancio e che utilizzano la procedura di compensazione import/export (modulo 6.10) sono esonerate dall’invio dell’elenco delle fatture relative alle esportazioni e importazioni di imballaggi e/o merci imballate. Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta successivamente da Conai.

Esportazioni di imballaggi
E’ stata introdotta una nuova procedura di rimborso a partire dall’anno 2017.
Ne potranno usufruire le aziende che esportano imballaggi pieni, già dichiarati come importazione con le procedure semplificate su «valore» o su «tara» (modulo 6.2/import). Le domande di rimborso per l’anno 2017 potranno essere presentate nel 2018, entro la fine di febbraio, a condizione che il contributo Conai dichiarato con la procedura semplificata non superi l’importo complessivo annuo di 2.000 €. Le istruzioni saranno fornite da Conai nel corso del 2017.

Nuovo Modulo “Attestazione di esenzione – cessione tra produttori”
È stato introdotto un nuovo modulo, denominato “Attestazione di esenzione – cessione tra produttori”, che sostituisce l’autodichiarazione a testo libero finora prevista. In presenza di cessione di imballaggi tra due produttori, questo modulo è trasmesso dal secondo produttore (detto cessionario, che effettua la prima cessione ad un utilizzatore), al primo produttore (detto cedente) e per conoscenza a Conai, prima di effettuare gli acquisti di imballaggi vuoti – oggetto di rivendita – senza assoggettamento a contributo. Il cessionario con tale attestazione specifica di essere produttore, consorziato Conai e si impegna ad applicare/dichiarare/versare il contributo. L’attestazione è valida fino a revoca.
Si evidenzia che il primo produttore (cedente) sulla base di questa attestazione non applica/dichiara/versa il contributo ma è comunque tenuto a presentare annualmente (con l’ultima dichiarazione dell’anno) a Conai l’elenco riportante la partita IVA o il codice fiscale dei clienti che hanno rilasciato tale attestazione, attraverso la compilazione della scheda cessione tra produttori collegata ai moduli 6.1 e 6.2.

Novità relative al servizio “Dichiarazione on line”
Da marzo 2017 è stato realizzato un restyling del portale Web “Dichiarazioni on line” tramite il quale è ora possibile compilare e trasmettere via web, oltre alle dichiarazioni del Contributo ambientale e alle richieste di esenzione/rimborso per attività di esportazione, anche le richieste di regolarizzazione (il modulo di autodenuncia) e gli altri moduli cosiddetti di “autodichiarazione”.
Il servizio è organizzato nelle seguenti aree: Dichiarazioni del Contributo; Richiesta di regolarizzazione; Richieste di esenzione/rimborso per export; Autodichiarazioni per casi particolari e My Account.
Contemporaneamente Conai ha attivato la semplificazione della procedura di abilitazione al servizio. In estrema sintesi ha previsto che l’utente che accede al Servizio possa essere anche un soggetto diverso dall’azienda consorziata (Associazione di categoria, studio di consulenza, ecc.). Inoltre per ottenere le chiavi di accesso non occorre più conoscere esclusivamente il codice socio dell’azienda assegnato da Conai in fase di adesione, ma si può ottenere anche inserendo il codice fiscale e la partita IVA dell’azienda. È poi necessario allegare il documento di identità del legale rappresentante dell’impresa che si intende registrare, nonché scegliere il “profilo” dell’utente e una propria password. All’invio della richiesta l’utente riceve una email dal Servizio Dichiarazioni on line di Conai con la user assegnata.

Contributo diversificato degli imballaggi in plastica – definizione delle tempistiche per l’operatività
Per premiare adeguatamente la ricerca e l’impegno verso imballaggi più orientati all’economia circolare, Conai ha deciso un anno fa di cominciare dalla diversificazione contributiva degli imballaggi in plastica.
La finalità è di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita.
Il contributo quindi non sarà più unico ma modulato in tre fasce contributive che sono nell’ordine, da quella maggiormente agevolata a quella più onerosa:

  • Fascia A – imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”;
  • Fascia B – imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”;
  • Fascia C – imballaggi NON selezionabili/riciclabili.
Gli imballaggi di fascia C non beneficeranno di agevolazioni, indipendentemente dal loro circuito di destinazione.
A fine marzo 2017 è stata definita la tempistica per l’operatività di tale diversificazione contributiva.
Dal 1° aprile 2017 è stata avviata una fase di test e dal 1° maggio 2017 è disponibile anche la nuova modulistica che i consorziati (produttori e importatori di imballaggi in plastica) sono stati invitati a utilizzare dalle dichiarazioni del Contributo Ambientale di competenza di aprile 2017. La nuova modulistica diventerà obbligatoria a partire dalle dichiarazioni di competenza di luglio 2017 (dal 1° agosto).
Entro l’estate saranno ufficializzati i valori delle tre fasce contributive che diventeranno obbligatori dal 1° gennaio 2018.
Durante tutta la fase di test si utilizzeranno le procedure come se i tre livelli di contributo fossero operativi, ma rimarrà comunque invariato e unico il valore del Contributo Ambientale plastica, pari a 188,00 Euro/ton, così da facilitare le aziende nell’adozione del nuovo impianto dichiarativo.
Conai ha reso disponibili sul proprio portale nella Sezione Imprese, Contributo Ambientale, Contributo diversificato:
  • le liste degli imballaggi agevolati (Fascia A e B) e una lista esemplificativa e non esaustiva dei principali imballaggi non agevolati (Fascia C), che saranno periodicamente aggiornate,
  • il Manuale Esplicativo del CAC diversificato, che sintetizza il percorso seguito per avviare la diversificazione contributiva,
  • la Guida Tecnica, che illustra le novità riguardanti l’applicazione, la dichiarazione e l’esenzione del contributo ambientale Conai diversificato per imballaggi in plastica.


Novità nella modulistica 
Nella nuova modulistica, il cui uso è al momento facoltativo e che diventerà obbligatorio dalle dichiarazioni di competenza di luglio 2017, sono state introdotte alcune novità che si applicano a tutti i materiali:
  • Limitazione dell’uso del Mod. 6.2/import per le sole dichiarazioni di imballaggi pieni
  • Estensione dell’uso del Mod. 6.1 a tutte le importazioni di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio (anche per uso diretto dell’importatore/autoproduttore)
  • Eliminazione della distinzione tra imballaggi primari e secondari/terziari nei moduli 6.1 (produttori/importatori imballaggi vuoti), 6.2 (importatori imballaggi pieni), 6.6 (procedura rimborso esportazioni ex-post), 6.10 (compensazione import/export), 6.20 (imballaggi riutilizzabili).
  • Novità nel calcolo del Plafond di esenzione per procedura ex ante (Mod. 6.5). È prevista la possibilità per esportatori abituali di determinare il plafond prendendo come riferimento la percentuale export sul fatturato risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente.
    La percentuale di plafond sarà unica per tutti i materiali e alternativa alla modalità di calcolo vigente. L’uso sarà facoltativo.
  • Alcune semplificazioni nella procedura di compensazione import/export del Mod. 6.10.


Riduzione del contributo imballaggi in vetro
Conai ha deliberato la riduzione del contributo ambientale per imballaggi in vetro che, dal 1° luglio 2017 passerà da 17,30 a 16,30 €/ton. La variazione non ha effetto sulle procedure forfetizzate di importazione.

Conai – Bando per imballaggi più sostenibili – edizione 2017
È partita l’edizione 2017 del Bando Prevenzione Conai per imballaggi più sostenibili immessi al consumo dai propri consorziati nel 2015/2016.
Al bando potranno partecipare tutte le aziende consorziate (produttori e utilizzatori di imballaggio) che, in un’ottica di innovazione e sostenibilità ambientale, hanno revisionato i propri imballaggi agendo su almeno una delle seguenti leve: riutilizzo, risparmio di materia prima, ottimizzazione della logistica, facilitazione delle attività di riciclo, utilizzo di materie provenienti da riciclo, semplificazione del sistema imballo e ottimizzazione dei processi produttivi.
La novità di quest’anno è rappresentata dal fatto che potranno partecipare non solo le evoluzioni di progetto, ma anche soluzioni di imballaggio innovative e virtuose, create ex novo.
CONAI ha destinato un importo complessivo pari a Euro 400.000, di cui 60.000 destinati ai 6 casi più virtuosi.
Le proposte dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2017, tramite la compilazione del form on line disponibile nel sito www.ecotoolconai.org.
Il Regolamento, che indica in dettaglio i principi generali e le modalità di partecipazione al Bando, è consultabile dal sito www.ecotoolconai.org  e www.conai.org.
Fonte: Punto Sicuro


PONTEGGI, SICUREZZA DEL LAVORO E RISCHI DI CADUTA NEI LAVORI IN QUOTA

pubblicato il 13 giugno 2017

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La sentenza della Corte di Cassazione, la n. 39024 del 20/9/2016 della Sezione IV penale ha analizzato l’art. 122 sui ponteggi del D. Lgs 9/4/2008 n. 81, anche in relazione alle previgenti norme sulla protezione dalla caduta dall’alto di cui al D.P.R. 7/1/1956 n. 164, abrogate (ma in realtà confluite nel citato articolo), e al D. Lgs. n. 235/203 attuativo della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso da parte dei lavoratori delle attrezzature di lavoro utilizzate per l’esecuzione dei lavori temporanei in quota, che integrò l’allora vigente D. Lgs. 19/9/1994 n. 626.

Quest’ultimo provvedimento introdusse la definizione dei lavori in quota come “una attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”. Senza mai citare il fantomatico “piano del calpestio” del lavoratore da troppi invocato senza il benché minimo riferimento di legge, che ripeto non fa mai riferimento al piano di calpestio del lavoratore.

Vero è che la misura dei due metri in relazione al rischio di caduta dall’alto era già presente nel D.P.R. n. 164/1956, ai sensi del quale, art. 16, “nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”.

In relazione a detto art. 16 del D.P.R. n. 164/56 alcuni si sono chiesti, visto che lo scopo della norma è l’eliminazione “dei pericoli di caduta di persone o di cose”, se per l’altezza di 2 metri si doveva intendere la quota alla quale venivano effettuati i lavori, corrispondente sostanzialmente all’altezza della posizione delle braccia, unica interpretazione valida in base all’interpretazione letterale della norma (obbligatoria ai sensi dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile) che parla di lavori. Oppure, in base ad una interpretazione non letterale e sostanzialmente elusiva dell’obbligo di tutela del lavoratore, si dovesse intendere la quota dalla quale potesse cadere il lavoratore, corrispondente sostanzialmente alla posizione del piano di calpestio sul quale lo stesso viene a trovarsi. Interpretazione del tutto in contrasto con la norma che si riferisce ai lavori che sono stanno eseguendo, e non dove si cammina.

Coerentemente con l’interpretazione letterale prevista dall’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile, la Corte di Cassazione, ha sempre interpretato l’art. 16 del D.P.R. n. 164/56 affermando che ciò che contava ai fini dell’applicazione di tale articolo era l’altezza alla quale si stavano svolgendo i lavori (Cass. Pen. Sez. IV 7 giugno 1983, Cass. Pen. Sez. IV 4 agosto 1982, Cass. Pen. Sez. IV n. 741 del 25 gennaio 1982), esemplificando la posizione delle mani, e mai il piano di calpestio sul quale si trovava il lavoratore.

Il D.P.R. n. 164/56 fa riferimento ai lavori eseguiti ad un’altezza maggiore di 2 metri e alle misure di protezione adottare anche allorquando disponeva con l’art. 24 che “gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato”.

Il D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 sui requisiti minimi di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili prevedeva, fra i lavori indicati nell’Allegato II comportanti rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per i quali venivano richiesti adempimenti ulteriori, quelli che espongono a rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, solo se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

Il D. Lgs. n. 81/2008 all’art. 122 sui ponteggi nel 2008 così disponeva: “nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell’allegato XVIII”. Questo articolo 122 del D.Lgs. n 81/2008 aveva recepito l’abrogato articolo 16 del DPR 164/1956, creando una perfetta continuità normativa con la precedente normativa sulla protezione dalla caduta dall’alto, come ha sottolineato la Corte di Cassazione sez. IV, n. 39024 del 20/9/2016. Tuttavia nel 2009 il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008, ha modificato l’articolo. 122 del D. Lgs. n. 81/2008, che oggi così dispone: “nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII”.

Confrontando l’articolo 122 del 2008 con il 122 oggi vigente possiamo osservare che l’espressione “nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2 devono essere adottate”, che compariva nel testo originario del 2008, è stata sostituita con l’espressione “nei lavori in quota, devono essere adottate”.

È sparito il riferimento ai due metri. Che però era superfluo in quanto già contenuto nell’articolo 107, che definisce cosa sono i lavori in quota (articolo peraltro che, stando alla Cassazione, quasi tutti hanno frainteso).

Secondo la Cassazione quindi non sussiste oggi alcun dubbio sull’ampio campo di applicazione dell’art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008 riferito ai lavori per i quali viene richiesta una protezione al fine di evitare la caduta dall’alto di persone o cose, che il legislatore ha voluto legare esplicitamente ai lavori in quota così come definiti nell’art 107 dello stesso D. Lgs., che così dispone:

Articolo 107 – Definizioni – 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.


Non vi è alcun dubbio sulle misure di protezione da adottare ogni qualvolta nel testo del D. Lgs. n. 81/2008 vengono citati i “lavori in quota” così come accade nell’art. 115 sui sistemi di protezione individuali. Ma siamo stati curati che sia così? Leggendo il parere di miriadi di esperti che gettano strali contro le sentenze della Cassazione sui lavori in quota sorge il dubbio che sia presente un gigantesco fraintendimenti della norma tra i consulenti, privo peraltro di ogni fondamento normativo.

Perciò attenzione, non è come pensano molti lettori della norma che non conoscono la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, e che la contestano senza averne compreso l’eccellente valenza Prevenzionistica e la correttezza normativa: la Corte di Cassazione interpreta l’art. 122 in relazione all’art. 107 del D.Lgs. n. 81/2008 esattamente come interpretava l’articolo 16 del DPR 164/1956, e quindi c’è piena continuità normativa e continuità giurisprudenziale: “Come più volte affermato da questa Corte, infatti, l’altezza superiore a due metri dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall’art. 122 del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere calcolata in riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore (Cass. Sez. IV, n. 43987/2013 RV 257693). Prendere come punto di riferimento la posizione del lavoratore, infatti, significa escludere la stessa configurabilità dell’ipotesi del lavoro in quota superiore ai due metri, essendo comunque necessario che l’oggetto sia a portata degli arti superiori del lavoratore. Come evidenziato nella sentenza impugnata, nel caso di specie è stato dimostrato doveva essere costruito un soppalco ad un’altezza di 3 metri dal suolo e la lavorazione affidata a M.V. consisteva nell’avvitamento della relativa trave ad una altezza derivante dalla sommatoria dell’altezza del trabatello, dell’altezza del lavoratore pari ad 1,75 metri e dello spazio soprastante alla sua testa e necessario a consentirgli di effettuare l’attività di avvitamento con l’apposita pistola pneumatica. Dunque un’altezza sicuramente superiore ai due metri; tale da integrare il requisito di cui all’art. 122 D.Lgs. n. 81/2008”. Cosi Cassazione Penale, Sez. 4, 20 settembre 2016, n. 39024.

I due metri della quota vengono calcolati dalla Suprema Corte come distanza tra il “terreno” e l’altezza alla quale va eseguito il lavoro, in tal senso anche un’altra sentenza della Cassazione, tra le tante: “Invero va considerato che l’art. 122 D. Lvo n. 81/2008, come modificato dall’art. 77 D. Lvo n. 106/2009, prevede che nei lavori in quota debbano essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente. Il legislatore ha, dunque, imposto una maggiore cautela rispetto a quella che era prevista prima della riforma effettuata ai sensi del D. Lvo n. 106/2009, la quale prevedeva che le cautele medesime dovessero essere adottate nei lavori che fossero eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2. La norma si riferisce, dunque, a lavori non eseguiti ad altezza d’uomo, bensì ad un’altezza dal suolo – qualunque essa sia – che ne renda più difficile e rischiosa l’esecuzione, tanto da rendere necessario il ricorso a misure capaci di prevenire il rischio di cadute. Una modifica, quindi, che ha, in tale materia, ampliato i casi di ricorso alle opere provvisionali e a sistemi di protezione per lavori come quello che avrebbe dovuto eseguire il V.C. che, per completare l’erezione del muro fino all’altezza di metri 3,5 dal suolo, doveva necessariamente avvalersi di un ponteggio” (Cassazione Penale, Sez. 4, 6 agosto 2015, n. 34289). E ancora: Corte di Cassazione Sez. IV penale, la n. 43987 del 26/10/2013, sottolinea che “l’altezza superiore a due metri dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall’art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008, deve essere calcolata in riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore”.

Punto di riferimento costante non è mai il piano di calpestio del lavoratore, mai citato dall’articolo 107 del D.Lgs. n. 81/2008, ma sempre e solo l’altezza del ponteggio sommata a quella del lavoratore avendo come riferimento le mani di chi esegue i lavori, appunto con le mani, considerando in modo decisivo l’altezza dell’opera da realizzare.

Il ragionamento è lineare, per la Cassazione se fai un soppalco a 3,5 metri o un muro alto 3 metri è un lavoro in quota.

La Cassazione dà per certa la perfetta continuità normativa tra l’articolo 16 del DPR 164/1956 e l’attuale articolo 122 sui ponteggi del dlgs 81/2008.

Per la Cassazione art. 16 del DPR 164/156, art 122 del dlgs 81/2008 del 2008 e art. 122 del dlgs del 2009 oggi vigente dicono esattamente la stessa cosa. Secondo la Cassazione.

Va infine ricordato che la direttiva del consiglio del 12 giugno 1989 concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (89/391/CEE) dice con molta a chiarezza “che la presente direttiva non può giustificare l’eventuale riduzione dei livelli di protezione già raggiunti in ciascuno Stato membro, poiché gli Stati membri, in virtù del trattato, stanno cercando di promuovere il miglioramento delle condizioni esistenti in questo settore e si sono prefissi l’obiettivo dell’armonizzazione di dette condizioni nel progresso”. Quindi vuol dire che qualunque interpretazione dell’articolo 107 del dlgs 81/2008 finalizzata a ridurre i livelli di tutela prima previsti dall’articolo 16 del DPR è vietata dalla direttiva quadro 89/391 attualmente recepita in Italia con il dlgs 81/2008.

Qui parliamo sempre di situazioni nelle quali si usavano ponteggi irregolari, e si gioca sui due metri per evitare la condanna. Bene la Cassazione ci dice che se usi il ponteggio in modo quasi automatico vuol dire che vuoi fare lavori in quota e quindi devi garantirne l’assoluta regolarità.

Rolando Dubini, avvocato penalista del Foro di Milano, cassazionista

Fonte: Punto Sicuro


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