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BONIFICHE AMIANTO: I CRITERI PER OTTENERE IL CREDITO D’IMPOSTA

pubblicato il 28 ottobre 2016

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Il 17/10/2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 giugno in cui sono indicate le modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto.

Beneficiari del credito d’imposta

I soggetti titolari di reddito d’impresa, che effettuano interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.
L’agevolazione viene concessa a patto che la spesa complessiva sostenuta, relativa a ciascun progetto di bonifica, sia almeno pari a 20.000 euro fino ad un massimo di 400.000 euro.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria, specifica l’articolo 3 del DM 16/6/2016.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% tra le seguenti tipologie di intervento:

  • gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, anche previo trattamento in impianti autorizzati ed effettuati rispettando la normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute (e comunque non oltre i 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato);
  • le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
    1. lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
    2. tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
    3. sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Presentazione della domanda e concessione del contributo

A partire dal 17 novembre 2016 i soggetti interessati potranno presentare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta al Ministero dell’ambiente, esclusivamente per via telematica accedendo alla piattaforma informatica sul sito www.minambiente.it.
Il Ministero Ambiente avrà 90 giorni di tempo a partire dal giorno della presentazione delle domande per esprimersi e comunicare il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito eventualmente spettante.
Il Ministero esaminerà l’ammissibilità o meno al credito d’imposta in base al rispetto dei requisiti previsti e secondo l’ordine di presentazione delle domande, fino all’esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro.


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