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La logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro presente nel D.Lgs. 151/2015 (decreto attuativo Jobs Act), ha comportato l’abolizione dell’obbligo della tenuta del registro infortuni. Quindi, dal 23 dicembre 2015, non serve più registro degli infortuni.
La ricerca può essere eseguita per tipologia di singolo settore e ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi lavorative comprese ella competenza territoriale regionale dell’utente, sedi lavorative da riferire all’Unità produttiva (in sigla UP) per il settore Aziende, alla Struttura per il settore delle Amministrazioni statali in gestione conto stato, alla Località (indirizzo) per il settore Agricoltura. La ricerca per singolo settore prevederà l’elaborazione di un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative “conseguenze dell’infortunio” per ogni singolo anno. Tutte le informazioni di carattere generale saranno erogate agli utenti esterni dal Contact center multicanale attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile. L’INAIL ricorda, poi, che per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali sarà a disposizione dell’utenza esterna il servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area contatti del portale www.inail.it). È stato elaborato anche il manuale “Cruscotto Infortuni” volto a fornire istruzioni puntuali ed utili alla navigazione nel database in argomento e che prevede nell’area news la comunicazione degli aggiornamenti che saranno apportati nel corso del tempo al database stesso. * La soppressione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni era già stata stabilita dal TU 81/08, insieme all’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp).Fonte: QuotidianoSicurezza |
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