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DAL 18 NOVEMBRE ENTRA IN VIGORE IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

pubblicato il 14 settembre 2015

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Il 20 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Codice di prevenzione che entrerà in vigore ‘il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana’, cioè il 18 novembre 2015 (nel decreto notificato all’Unione Europea a fine 2014 era invece indicato non il novantesimo, ma il centottantesimo giorno).

Come abbiamo più volte ricordato il nuovo Testo Unico nasce dalla necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi “attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali”.

Il primo articolo (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) indica che le norme tecniche di prevenzione incendi approvate “si possono applicare alle attività di cui all’articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Veniamo all’articolo 2 e al campo di applicazione.

Il comma 1 indica che le norme tecniche citate all’articolo 1 “si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76”.

E tali norme tecniche si possono applicare “alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare’. Inoltre per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si applicano all’intera attività”.

Senza dimenticare che comunque le norme tecniche possono essere di riferimento anche per “la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”.

L’articolo 3 si sofferma invece sull’impiego dei prodotti per uso antincendio.

In particolare i prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del decreto, devono essere:

  1. identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
  2. qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
  3. accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
E l’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
  1. sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
  2. sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
  3. qualora non contemplati nelle lettere a) e b) , sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
Dopo l’articolo 4, relativo al monitoraggio, le disposizioni finali, contenute nell’articolo 5, ricordano che ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1, restano valide:
  1. le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto;
  2. le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
E si indica che per le attività di cui all’articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.

Concludiamo riportando la struttura dell’allegato, relativo alle ‘Norme tecniche di prevenzione incendi’, segnalando che è leggermente variata rispetto a quella presentata nell’aprile del 2014 (ad esempio per il momento nelle regole tecniche verticali sono scomparsi alcuni capitoli relativi a: edifici di civile abitazione, edilizia scolastica, attività ricettive turistico-alberghiere, strutture sanitarie, edifici adibiti ad uffici, attività commerciali, …).
Estratto da: Punto Sicuro
pdf Supplemento Ordinario n. 51 della Gazzetta Ufficale n. 192 del 20 agosto 2015
pdf D.P.R. 151 del 2011


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