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PREVENZIONE ANTINCENDIO NEGLI ALBERGHI: REGOLA TECNICA E DECRETO

pubblicato il 30 luglio 2015

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In vigore dal 23 agosto 2015 il Decreto 14 luglio 2015, recante disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
Il provvedimento contiene la nuova regola tecnica per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere (come definite dal decreto del ministro dell’interno 9 aprile 1994).
I principali obiettivi mirano a minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti, limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva e ad edifici od aree limitrofe, assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo e garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le modalità per il raggiungimento di tali obiettivi vengono specificate nell’Allegato I, attraverso indicazioni su:

  • Ubicazione delle attività ricettive;
  • Vie di comunicazione;
  • Caratteristiche costruttive (ad esempio la resistenza al fuoco e l’uso di materiali isolanti con determinate classi di reazione al fuoco);
  • Istituzione di un servizio interno di emergenza permanentemente presente, composto da un adeguato numero di addetti;
  • Misure per l’evacuazione in caso d’incendio: ad esempio capacità di deflusso, dimensionamento delle uscite;
  • Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi e segnaletica di sicurezza;
  • Piano d’emergenza.
Per il dettaglio della nuova regola tecnica si rimanda al Decreto 14 luglio 2015.


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