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| PROROGA PER L’ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO CONTENUTE NEI SISTEMI ANTINCENDIO
pubblicato il 24 settembre 2014 | stampa
È stato prorogato al 12 gennaio 2015 il termine entro il quale le aziende che detengono sistemi antincendio contenenti sostanze lesive per l’ozono (ai sensi del regolamento 1005/2009/Ce) devono provvedere alla loro eliminazione. Tale proroga vale solo per quei soggetti che presentino, entro il 30 settembre 2014, un’apposita comunicazione al Ministero dell’Ambiente e al Ministero dello Sviluppo economico indicando l’ubicazione dell’impianto, la natura e la quantità della sostanza (come richiamato dal comma 5, art.11 del D.L. 116/14).
In pratica bisognerà verificare se l’estinguente dei propri sistemi antincendio è composto da una delle seguenti sostanze:
- Clorofluorocarburi (CFC)
- Altri clorofluorocarburi
- Halon
- Tetracloruro di carbonio (CTC)
- Tricloroetano (TCA)
- Bromuro di metile (MB)
- Idrobromofluorocarburi (HBFC)
- Idroclorofluorocarburi (HCFC)
- Bromoclorometano (BCM)
Dal 2015 sarà vietato l’utilizzo di idroclorofluorocarburi (HCFC), di gas R22, vergine o recuperato in qualunque tipo di impianto.
La sanzione penale prevista per chi non ottempera all’adempimento è l’arresto fino ad un anno e ammenda fino a 100mila euro.
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