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PROROGA PER L’ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO CONTENUTE NEI SISTEMI ANTINCENDIO

pubblicato il 24 settembre 2014

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È stato prorogato al 12 gennaio 2015 il termine entro il quale le aziende che detengono sistemi antincendio contenenti sostanze lesive per l’ozono (ai sensi del regolamento 1005/2009/Ce) devono provvedere alla loro eliminazione. Tale proroga vale solo per quei soggetti che presentino, entro il 30 settembre 2014, un’apposita comunicazione al Ministero dell’Ambiente e al Ministero dello Sviluppo economico indicando l’ubicazione dell’impianto, la natura e la quantità della sostanza (come richiamato dal comma 5, art.11 del D.L. 116/14). In pratica bisognerà verificare se l’estinguente dei propri sistemi antincendio è composto da una delle seguenti sostanze:

  1. Clorofluorocarburi (CFC)
  2. Altri clorofluorocarburi
  3. Halon
  4. Tetracloruro di carbonio (CTC)
  5. Tricloroetano (TCA)
  6. Bromuro di metile (MB)
  7. Idrobromofluorocarburi (HBFC)
  8. Idroclorofluorocarburi (HCFC)
  9. Bromoclorometano (BCM)
Dal 2015 sarà vietato l’utilizzo di idroclorofluorocarburi (HCFC), di gas R22, vergine o recuperato in qualunque tipo di impianto.

La sanzione penale prevista per chi non ottempera all’adempimento è l’arresto fino ad un anno e ammenda fino a 100mila euro.
comunicazione MinAmbiente Fac-simile comunicazione
elenco sostanze lesive Elenco sostanze lesive all’ozono


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