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PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DEL FARE

pubblicato il 2 settembre 2013

stampa la notizia stampa


È finalmente disponibile in Gazzetta ufficiale (S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) la “Legge 98/13” di conversione del “Decreto del Fare”. Di seguito potete trovare i principali cambiamenti.

Semplificazioni in materia di DURC
       Le nuove disposizioni sul DURC
Semplificazione degli adempimenti formali in materia di lavoro
      Semplificazione per attività a basso rischio infortunistico
      Semplificazioni in materia di DUVRI
      Le esclusioni dalla predisposizione del DUVRI
      Notifiche preliminari per l’avvio di nuove attività
      Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
      Semplificazione dei cantieri temporanei e mobili
      Formazione e aggiornamento
      Denuncia infortuni
Semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata
Semplificazioni in materia di ambiente

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC (art. 31)

La validità del DURC passa da 90 a 120 giorni. Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. La disposizione ribadisce che il DURC è sempre acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.

Più semplici e veloci i rapporti tra amministrazione e imprese: in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.

La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad esempio la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Le nuove disposizioni sul DURC

La norma estende la possibilità di rilascio del DURC con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Ciò significa che sarà possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell’amministrazione.

Viene chiarito che nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC è necessario:

  1. per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di appalto, in particolare la commissione di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”;
  2. per l’efficacia dell’aggiudicazione del contratto;
  3. per la stipula del contratto;
  4. per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
  5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.

Dopo la stipula del contratto, il DURC deve esser acquisito ogni 120 giorni ed è valido ed utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo.

Un’eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC.

In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio invitano l’interessato mediante PEC o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare, entro un termine non superiore a quindici giorni, le inadempienze.

Il DURC, nel corso dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.

La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Fino al 31 dicembre 2014, la semplificazione si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI LAVORO (art. 32)

Semplificazione per attività a basso rischio infortunistico (comma 1, lettera b)

La disposizioni del decreto prevedono che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL. Tale decreto sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali possono effettuare la valutazione del rischio, utilizzando un modello semplificato che sarà allegato al decreto. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste.

Semplificazioni in materia di DUVRI (comma 1, lettera a)

Per quanto concerne il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, le misure del decreto prevedono che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese. In questo caso, la misura ha l’obiettivo di spostare l’attenzione dall’adempimento formale a quello sostanziale attraverso l’individuazione di una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente (rispetto ad un documento) per evitare i rischi da interferenze. Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Le disposizioni entreranno in vigore a seguito dell’adozione del decreto che individua i settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali.

Le esclusioni dalla predisposizione del DUVRI (comma 1, lettera g)

Le esclusioni relative al DUVRI riguardano i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

Notifiche preliminari per l’avvio di nuove attività (comma 1, lettera e)

È previsto l’invio della notifica preliminare attraverso lo Sportello unico (insieme all’istanza o alla segnalazione relativa all’avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all’organo di vigilanza.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono approvati modelli uniformi per la presentazione della notifica.

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (comma 1, lettera f)

I termini per effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da sessanta a quarantacinque giorni. Viene, inoltre, introdotto l’obbligo per i soggetti pubblici di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni, l’impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza. In caso di comunicazione negativa o comunque dopo 45 giorni, il datore di lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. Le verifiche successive sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti pubblici o privati abilitati.

In tal modo, sono semplificate le procedure delle verifiche, che attualmente sono estremamente complesse e non agevolano le imprese nell’adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere.

Semplificazione dei cantieri temporanei e mobili (comma 1, lettera h)

Per i cantieri temporanei e mobili sono adottati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.

Formazione e aggiornamento (comma 1, lettere c e d)

Vengono eliminate le duplicazioni nella formazione attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e i contenuti già erogati. Le modalità per il riconoscimento di questi crediti sono stabilite dalla conferenza Stato-Regioni.

Denuncia infortuni (comma 6)

La nuova disposizione prevede che l’INAIL trasmetta le denunce per via telematica all’autorità di pubblica sicurezza, all’ASL e le altre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino ad oggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell’unificazione delle comunicazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione in capo a cittadini e imprese. La disposizione diventerà operativa sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto che prevede le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione.

SEMPLIFICAZIONI PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI BREVE DURATA (art. 35)

Sono previste delle semplificazioni riguardanti la documentazione per dimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi di informazione e formazione, quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell’anno solare. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE (art. 41)

Le misure in materia di ambiente sono finalizzate a semplificare e accelerare le procedure, riducendo gli oneri per gli operatori, nel pieno rispetto degli standard europei e senza abbassare i livelli di tutela.

Particolarmente rilevanti sono le semplificazioni in materia di:

  1. acque emunte ai fini della bonifica dei siti contaminati;
  2. utilizzo di terre e rocce da scavo;
  3. materiali di riporto;
  4. eliminazione di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività scarsamente inquinanti (ad es. cantine che trasformano fino a 600 tonnellate di uva all’anno, frantoi, silos per materiali vegetali) che saranno soggette solo a una comunicazione;
  5. pastazzo di agrumi (ossia il residuo di lavorazione degli agrumi), che viene definitivamente sottratto alla disciplina dei rifiuti e sottoposto a quella dei sottoprodotti sulla base di un apposito decreto.


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