Home
Azienda
>  Rifiuti
>  Aria
>  Acqua
>  Amianto
>  D.Lgs. 81/08 - Testo Unico
  >  Rischio rumore e vibrazioni
  >  Rischio chimico
  >  Rischio elettrico
  >  Rischio MMC
  >  Rischio VDT
  >  Rischio stress lavoro-correlato
  >  Rischio ROA
  >  Ambienti Confinati
>  Edilizia
>  R.S.P.P. esterno
>  Sicurezza nei condomini
>  Gestione delle emergenze
  >  Agg. R.S.P.P. Datori di Lavoro
  >  Parte generale
  >  Parte specifica rischio basso
  >  Parte specifica rischio medio
  >  Parte specifica rischio alto
  >  Aggiornamento Lavoratori
  >  Segnaletica stradale
  >  Segnaletica stradale - Preposti
  >  Preposti
  >  Dirigenti
  >  R.L.S.
  >  Aggiornamento R.L.S.
  >  Carrelli elevatori
  >  MMT
  >  Gru a torre
  >  Gru su autocarro
  >  Piattaforme elevabili
  >  Pompe di calcestruzzo
  >  Trattori agricoli
  >  Ponteggi
  >  Primo Soccorso
  >  Agg. Primo Soccorso
  >  Antincendio
  >  Agg. Antincendio
>  Corsi online - FAD
>  Fondimpresa
>  EBAV
>  Cassa Edile
>  Bandi
>  UNI EN ISO 14001:2015
>  Regolamento EMAS
>  SGSL Inail
>  UNI EN ISO 9001:2015
>  MOG 231/01
>  Certificazione di prodotto
>  Archivio News
>  Archivio Newsletter
>  Ambiente
>  Sicurezza
>  Formazione
>  Altro
Contatti
 
IMPIANTI TERMICI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: NOVITA’ DAL 12 LUGLIO

pubblicato il 5 luglio 2013

stampa la notizia stampa


Entreranno in vigore il 12 luglio 2013 i due regolamenti sull’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici (DPR 16 aprile 2013, n. 74) e sui requisiti dei certificatori energetici degli edifici (DPR 16 aprile 2013, n. 75).

Il DPR 74/2013 integra la disciplina attualmente prevista sulle ispezioni degli impianti di riscaldamento con una specifica disciplina di ispezioni e controlli per gli impianti di condizionamento. Di seguito riportiamo una sintesi del decreto:

  • Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
  1. 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  2. 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
  • Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
  • L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
  • Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
  • Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
  • Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”.
  • In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
  1. il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
  2. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
  3. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
  • Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
  • Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.

Il DPR 75/2013 fissa i requisiti dei certificatori energetici degli edifici, completando il recepimento della direttiva 2002/91/Ce. Potranno fare i certificatori i tecnici abilitati:

  • i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);
  • gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) ;
  • gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) ;
  • le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b).
DPR 74 del 16 giugno 2013 Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 giugno 2013
DPR 75 del 16 giugno 2013 Decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 16 giugno 2013


banner_newsletter

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Privacy Policy