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DECRETO DEL FARE: LE NOVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA E DURC

pubblicato il 17 giugno 2013

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Importanti novità per il settore della sicurezza sul lavoro e della regolarità contributiva derivanti dall’approvazione – da parte del Consiglio dei Ministri – del c.d. “Decreto del Fare”, oltre ottanta articoli di interventi significativi in molti settori della pubblica amministrazione e della vita quotidiana dei privati cittadini. Per quel che riguarda il tema della sicurezza sul lavoro e nei cantieri, sono diversi gli aspetti del TUS che vengono modificati:

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIfilm John Wick: Chapter 2

Nelle procedure di appalto, il Datore di Lavoro – Committente promuove la cooperazione e il coordinamento tra le imprese esecutrici elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DVR-U) che indichi le misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

  • Il DVR-U deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi, forniture;
  • Il DVR-U non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai “10 uomini-giorno”;
  • L’esclusione di cui al punto precedente non si applica nel caso in cui vi siano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari indicati nell’Allegato XI del TUS.

ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO INFORTUNISTICO

In alternativa al DVR-U, ma solo ed esclusivamente nelle attività a basso rischio infortunistico, sempre il Datore di Lavoro – Committente può individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionale, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovraintendere (gestire) direttamente alle operazioni di cooperazione e coordinamento tra le imprese esecutrici dell’appalto.

  • Con successivo decreto del Ministero del Lavoro dovranno essere individuati i settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base dei criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL.

NOTIFICHE AGLI ORGANI DI VIGILANZA

Sono modificate le procedure e i contenuti della notifica all’organo di vigilanza competente per territorio in caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti.

  • Sono modificate e semplificate anche le comunicazioni in materia di verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza – ai fini della sicurezza sul lavoro – delle macchine e delle attrezzature riportate nell’Allegato VII del TUS.

DURC

Viene modificato il c.d. “Codice degli Appalti” e semplificata la disciplina della regolarità contributiva per il rilascio del Documento Unico:

  • La stazione appaltante deve richiedere il DURC d’ufficio (non sarà più compito delle imprese produrlo nei confronti della P.A.) e potrà riceverlo da INPS, INAIL e Casse Edili esclusivamente in via elettronica e con firma digitale;
  • La richiesta d’ufficio vale anche per gli eventuali subappaltatori;
  • La richiesta d’ufficio vale sia per l’accertamento delle clausole di esclusione sia ai fini del pagamento delle prestazioni (in genere, nei contratti di lavori pubblici, sevizi e forniture, il DURC è acquisito d’ufficio per tutte le fasi in cui si articola il contratto);
  • Se il DURC è irregolare il debito contributivo risultante viene trattenuto dal pagamento;
  • Il DURC vale 180 giorni (6 mesi) dalla data di emissione e viene rinnovato d’ufficio dopo la scadenza;
  • Al momento del saldo le Amministrazioni devono, prima del pagamento, acquisire un nuovo DURC;
  • In presenza di inadempienze che possano compromettere il rilascio del DURC, prima del rifiuto definitivo, gli enti creditori devono invitare l’interessato via mail, ovvero tramite consulente del lavoro, a regolarizzare la posizione, concedendogli ulteriori 15 giorni.

RESPONSABILITA’ SOLIDALE

Viene prevista l’abrogazione della responsabilità solidale negli appalti tra committente e appaltatore e tra quest’ultimo e il subappaltatore sulle ritenute relative ai redditi da lavoro dipendente e l’IVA.

GESTIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Le nuove disposizioni di semplificazione in materia di gestione delle acque di falda sotterranee estratte per fini di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati (Art. 243 del D.lgs. 152/2006) riducono gli oneri a carico degli operatori interessati e accelerano le procedure amministrative relative agli interventi. Senza incidere sulle garanzie di tutela delle risorse ambientali, le nuove norme sono studiate per favorire la crescita delle attività economiche interessate.

TERRE E ROCCE DI SCAVO

Le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo sono volte a semplificarne l’utilizzo, chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012, contenente, tra l’altro, i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.

MATERIALI DI RIPORTO

Viene semplificata la disciplina dei materiali di riporto di cui al D.L. 2/2012, convertito con modificazioni dalla L. 28/2012 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale). Le nuove disposizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.

SEMPLIFICAZIONI PER I CAMPEGGI

Per risolvere alcune questioni interpretative spesso causa di ostacolo ad attività turistiche all’aperto, viene chiarita la portata di alcune norme concernenti l’attività di posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno. In particolare, facendo riferimento a normative di settore contenute in diverse leggi regionali, con le nuove norme i campeggi non necessitano di permesso a costruire, laddove detto posizionamento sia effettuato in conformità alle leggi regionali applicabili ed al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso a costruire per le medesime strutture ricettive.

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA

Si predispone uno strumento per l’accelerazione delle procedure di competenza degli Enti locali per la realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti di gestione dei rifiuti nella Regione Campania, già previsti dalla normativa e dalla pianificazione vigente ma non ancora realizzati. Tale accelerazione è dettata anche dall’esigenza di evitare una possibile condanna dell’Italia nella procedura di infrazione 2007/2195, che si preventiva nell’ordine di 8 milioni di euro giornalieri, oltre alla perdita di un ingente finanziamento comunitario stanziato per la problematica dei rifiuti nella Regione Campania. A tali fini, è stato previsto il ricorso alla nomina di commissari nominati dal Ministro dell’Ambiente che effettuino gli interventi necessari in caso di inadempienza degli enti competenti in via ordinaria, al pari di quanto già previsto nella Legge di Stabilità 2013 con riguardo al Commissario per le emergenze rifiuti urbani in Provincia di Roma.

Il testo del decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2013 con entrata in vigore il giorno successivo.

Fonte: Checklist Sicurezza

supplemento ordinario 50 Testo del Decreto del Fare


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