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La circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009 indica che : l’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno e dovrà esprimere la situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. Una successiva circolare Inail n. 43 del 25 agosto 2009 (modificativa della circolare n. 11), chiarisce che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione. E dunque l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata. Con il decreto correttivo è stato dunque modificato il testo previgente, prevedendo l’obbligo di comunicazione per via telematica all’INAIL solo in caso di nuova elezione o designazione. Dunque non più annualmente anche in assenza di variazioni, come era previsto in precedenza. Insomma la comunicazione non è più annuale ma periodica e viene effettuata ogni volta che il nominativo del RLS cambia. In particolare in sede di prima applicazione (per coloro che non avessero ancora proceduto con la comunicazione online) andrà comunicato il nominativo del RLS in carica. E qualora non fosse in carica nessun RLS o in caso di rielezione/ridesignazione della medesima persona alla scadenza del mandato triennale, non sarà necessaria nessuna comunicazione. Con riferimento alla vicina scadenza del 31 marzo, veniamo ora a dare alcune indicazioni per la modalità delle comunicazioni. Da tempo l’Inail ha adeguato alla normativa vigente la procedura telematica “Dichiarazione RLSâ€. Procedura a cui si accede dal sito www.inail.it attraverso il “Punto Clienteâ€. Si evidenzia in particolare che
Queste alcune semplici istruzioni operative riportate nella Circolare n. 43 per l’accesso all’applicazione “Dichiarazione RLS†in caso di prima comunicazione di aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL:
Considerando che la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, come per altre comunicazioni all’Inail, fa riferimento all’Unità produttiva, dall’8 gennaio 2013 è possibile inserire o aggiornare online la situazione organizzativa dell’azienda in un unico applicativo, anche in previsione della prossima scadenza del 30 giugno 2013, che dispone la piena telematizzazione dei servizi di informazione. In questo caso a fornire le istruzioni operative per l’utilizzo di questo strumento, denominato ‘Unità produttiva’, è la circolare n. 69 del 21 dicembre 2012. Ricordiamo che l’Unità produttiva è definita dal D. Lgs. 81/2008 come stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. È dunque , come rimarca in un recente articolo l’Inail, “il punto di riferimento produttivo al quale le imprese devono fare riferimento nei loro adempimenti di comunicazione a fini informativi/statistici, quale la comunicazione in via telematica dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls), disciplinata da alcune circolari emesse a partire dal 2009â€. E con il nuovo applicativo ‘Unità produttiva’ è ora possibile tenere “sotto controllo l’assetto organizzativo dell’azienda, rinvenendo in ogni momento i riferimenti già memorizzati in archivio, e aiutando nella predisposizione di nuovi adempimenti che prevedano tale riferimentoâ€. Tra l’altro, la procedura rilasciata dall’Istituto potrà essere funzionale non solo all’utilizzo della procedura “Dichiarazione RLSâ€, ma anche all’avvio del nuovo processo di denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica, la cui fase sperimentale si sta avviando in questi giorni. I dati “che sono già presenti nel database relativo alle comunicazioni Rls sono stati portati nel nuovo applicativo, arricchendo l’archivio delle Unità produttiveâ€. Per accedere al nuovo applicativo è sufficiente attivare il servizio on-line disponibile nell’area ‘Punto cliente’ del portale www.inail.it, sia per le aziende non soggette all’assicurazione presso l’INAIL che per le imprese assicurate, inclusi i comuni e gli enti pubblici, e i loro delegati. L’indicazione va effettuata adoperando il servizio “Dichiarazione Unità produttiva†alla voce del menù “Unità produttivaâ€. Selezionando il tasto ‘Modifica’, è poi possibile aggiornare la situazione già presente in archivio che riporta le eventuali Unità produttive già dichiarate, consentendo l’inserimento di nuovi dati o la modifica di quelli esistenti. fonte: Punto Sicuro |
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