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LEGNO, PARTE IL SISTEMA DI TRACCIABILITA’

pubblicato il 5 marzo 2013

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È entrato in vigore il 3 marzo 2013 il regolamento 995/2010/Ue che obbliga gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno della Ue ad un sistema di “dovuta diligenza”.

Il regolamento prevede innanzitutto il divieto di commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale, ossia ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione (articolo 4); il sistema della cd. “dovuta diligenza” stabilisce inoltre delle procedure che dovrebbero evitare la violazione di tale divieto, ad integrazione di quanto già previsto dal sistema di “licenze Flegt” istituito dal regolamento 2173/2005/Ce e sarà obbligatorio solo per gli operatori che commercializzano per la prima volta il legno sul mercato interno.

I commercianti, ai fini della tracciabilità, devono essere in grado di identificare i soggetti (operatori o commercianti) che hanno fornito loro il legno, e quelli a cui hanno fornito il legno, e di comunicare tali informazioni all’autorità competente ove ne facesse richiesta. Tali informazioni dovranno essere conservate per almeno 5 anni.

Regolamento Consiglio Ue 2173/2005/Ce Regolamento Consiglio Ue 2173/2005/Ce
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 995/2010/Ue Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 995/2010/Ue


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