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ARRIVA L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

pubblicato il 22 febbraio 2013

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Il Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 ha dato il via libera definitivo al decreto sull’autorizzazione unica ambientale (AUA). Saranno più snelli gli adempimenti ambientali per le piccole e medie imprese.

Dopo l’approvazione preliminare del 14 settembre 2012 e l’ottenimento dei pareri di tutti gli enti previsti, il decreto, definitivamente approvato, è pronto per la Gazzetta ufficiale. Previsto dall’articolo 23 del Dl 5/2012 “Semplificazioni”, il provvedimento semplifica notevolmente la vita delle imprese di piccole dimensioni e degli impianti che non hanno dimensioni tali da dovere essere sottoposti all’Aia (autorizzazione integrata ambientale, articolo 29-ter e seguenti, D.Lgs. 152/2006).

L’AUA avrà una durata di 15 anni a partire dalla data di rilascio e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale, accorpando in un unico procedimento ben 7 diverse procedure ambientali, con periodi di validità differenti (tra cui l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico). L’elenco dei titoli abilitativi ambientali che vengono sostituiti non è tassativamente indicato, essendo comunque riconosciuta la possibilità per regioni e province autonome di individuare ulteriori atti.

Inoltre le imprese avranno maggiori certezze sui tempi di rilascio infatti la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni.

Il Regolamento prevede una procedura semplificata anche per il rinnovo: se le condizioni di esercizio rimangono immutate sarà sufficiente la presentazione di istanza con una dichiarazione sostitutiva.

Novità particolarmente interessante è che le Regioni potranno estendere l’elenco comprendendo anche altre autorizzazioni ambientali.

Per chiedere l’AUA sarà sufficiente presentare la domanda allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Si ricorda che l’autorizzazione unica ambientale non è applicabile ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (articolo 1, comma 3); in quel caso il provvedimento che comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale è la VIA.


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