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SCADENZA LEGGE MANIGLIONI ANTIPANICO

pubblicato il 24 gennaio 2013

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Il 16 febbraio 2013 è la data entro la quale bisogna sostituire i dispositivi di apertura manuale (maniglioni antipanico) delle porte installate lungo le vie di esodo sprovvisti di marcatura CE nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, come previsto dall’art. 5 del D.M. del 03 novembre 2004 (pubblicato in G.U. n. 271 del 18 novembre 2004) e successivamente modificato dal D.M. del 06 dicembre 2011 (pubblicato in G.U. n. 299 del 24 dicembre 2011).

L’installazione di questi dispositivi è prevista nei seguenti casi:

  1. l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
  2. l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
  3. l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
  4. l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
  5. i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti
GU 18 novembre 2004 Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 2004
GU 24 dicembre 2011 Gazzetta Ufficiale n. 299 del 14 dicembre 2011


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