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DIVIETO TAGLIO A FLAGELLI NEI DECESPUGLIATORI

pubblicato il 12 novembre 2012

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Pubblicata dal Ministero del Lavoro il 23 ottobre la circolare n. 24 Divieto d’uso a seguito della decisione della commissione europea relativa al divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili.

Nella testo viene ribadito il divieto d’uso di accessori da taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili come stabilito dal Decreto del 26 aprile 2012 del Ministero dello Sviluppo.

Gli strumenti in oggetto caratterizzati da parti metalliche collegate tra loro, possono far “insorgere rischi residui significativamente più elevati di rottura durante il funzionamento e di proiezione di oggetti rispetto alle lame metalliche costituite da un singolo elemento. Le parti metalliche degli accessori di taglio del tipo a flagelli e i loro organi di collegamento sono sottoposti a ripetuti elevati sforzi meccanici allorché entrano in contatto con pietre, rocce e altri ostacoli e sono soggetti a rotture e a essere proiettati ad alta velocità. Possono inoltre provocare la proiezione di pietre con energia superiore a quella determinata dalle lame metalliche costituite da un singolo elemento. I dispositivi di protezione di cui sono dotati i decespugliatori portatili non possono assicurare un’adeguata protezione contro gli accresciuti rischi provocati dagli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da parti metalliche collegate”.

Viene quindi ribadito il divieto sia agli utilizzatori che ai datori di lavoro, ribadendo l’obbligo di disporre i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro e di tenere gli accessori vietati fuori servizio fino a nuove disposizioni.

Ministero del Lavoro, Circolare 23 ottobre 2012 Circolare 23 ottobre 2012 del Ministero del Lavoro
Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 26 aprile 2012 Decreto del 26 aprile 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico


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