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VALUTAZIONE DEI RISCHI: AUTOCERTIFICAZIONE POSSIBILE FINO AL 31 DICEMBRE

pubblicato il 16 maggio 2012

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Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 57 in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 12 maggio 2012 sono state apportate ulteriori modifiche al testo del D.Lgs. 81/2008 meglio noto con il nome di “Testo Unico sulla Sicurezza”. La modifica più significativa riguarda l’articolo 29, comma 5 che citava:

“I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”

e che con questa modifica diventa:

“I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”

In altre parole le aziende con meno di 10 lavoratori hanno 6 mesi in più di tempo (cioè fino a fine anno) per effettuare l’autocertificazione della valutazione dei rischi senza compilare il relativo documento.

Questa modifica si è resa necessaria poiché come specificato nell’articolo 6, comma 8, lettera f) dell’81/08: “La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con Decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;” ma arrivati al 16 maggio di questi documenti non se ne vede traccia.

d.l. 57 12 maggio 2012 D.L. 57 del 12 maggio 2012
testo unico sicurezza - D.Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08


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