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RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
 
La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, prevista dagli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), è definita come "condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro".


I motivi per cui sempre più persone hanno problemi legati allo stress lavorativo sono molteplici:
  • innovazioni apportate alla progettazione, all'organizzazione e alla gestione del lavoro
  • precarietà del lavoro
  • aumento del ritmo lavorativo
  • pressioni emotive
  • scarso equilibrio tra lavoro e vita privata
  • cattiva gestione del cambiamento
  • incertezza del ruolo lavorativo da svolgere

Eccessivi livelli di stress possono portare a conseguenze sia a livello personale che organizzativo:
  • Maggior livello di assenteismo
  • Turnover elevato
  • Costi di sostituzione e formazione di nuovo personale
  • Burn-out
  • Problemi disciplinari
  • Errori e infortuni
  • Produttività ridotta e/o qualità ridotta
  • Elevate spese mediche
  • Processo decisionale inadeguato
  • Danni all'immagine aziendale

Lo stress sul lavoro può colpire chiunque, a qualsiasi livello, in aziende di qualsiasi dimensione.
Il Testo Unico sulla sicurezza 81/2008 prevede all'art. 28 l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato; questa valutazione ha come obiettivo quello di individuare, prevenire e gestire i problemi legati allo stress lavorativo, elaborando un programma di azioni atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
 
Occorre, in primo luogo, individuare i fattori di rischio da stress lavoro-correlato per poter pianificare le opportune misure di eliminazione o di riduzione del rischio. La valutazione deve riguardare tutti i lavoratori e le lavoratrici (compresi dirigenti e preposti) prendendo in considerazione non i singoli lavoratori ma gruppi omogenei esposti a rischi dello stesso tipo.
La Commissione consultiva ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato si articoli in due fasi: una obbligatoria (la valutazione preliminare); una eventuale e da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzioni adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti a tre categorie:
  1. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai lavoratori.
  2. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
  3. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell'organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).


Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro è tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Se, invece, emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato, occorre pianificare interventi correttivi. Nel caso in cui tali interventi si rivelino inefficaci, il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione approfondita, che prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti quali questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori previsti nella valutazione preliminare.

I nostri consulenti sono in grado di aiutare il Datore di lavoro nella valutazione del livello di stress lavoro-correlato e nella conseguente pianificazione di adeguate azioni di miglioramento per prevenire, eliminare o quantomeno ridurre i problemi emersi:
  1. Raccolta dei dati
    • Dati informativi (Organigramma / Tipologia contrattuale / Procedure / ecc)
    • Indicatori di stress (Assenteismo / Turnover / Infortuni / Provvedimenti disciplinari / ecc)
    • Interviste / Focus group (RSPP, RSL, Medico Competente) finalizzate ad evidenziare eventuali criticità
  2. Informazione ai lavoratori (scelta della modalità di comunicazione delle azioni in atto ai lavoratori)
  3. Indagine
    • Scelta degli strumenti
    • Applicazione degli strumenti
    • Raccolta e analisi dei dati
  4. Feedback ai lavoratori (scelta e creazione della modalità di restituzione dei risultati ai lavoratori in linea con le politiche aziendali)
  5. Interventi / azioni correttive (progettazione ed erogazione di interventi creati ad hoc per l'azienda)
  6. Monitoraggio costante dei livelli di stress

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