In Gazzetta ufficiale dello scorso 30 dicembre è stato pubblicato, ed è entrato in vigore il
Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, cosiddetto Milleproroghe 2015. Il decreto attende ora la
conversione in Legge (sull’argomento è iniziata la discussione in Aula il 4 gennaio).
Come ogni anno il Decreto riporta importanti
rinvii di alcune scadenze fissate in materia ambientale.
In particolare:
- SISTRI
- Impianti di combustione
- Discariche
SISTRI
Per quanto riguarda il SISTRI, il D.L. n.210/2015 (art. 8) proroga
al 31 dicembre 2016 il termine per l’adeguamento al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti; inoltre, fino alla stessa data resta stabilito il termine di efficacia del contratto fra Ministero Ambiente e Consip per la gestione del Sistema (modifica al comma 3 bis dell’art. 11 del D.L. 101/2013 convertito in Legge n.125/2015).
All’attuale
società concessionaria del SISTRI è garantito l’indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2016 previa valutazione di congruità dell’Agenzia per l’Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data (vedi modifica al comma 9 bis dell’art. 11 del D.L. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2015).
IMPIANTI INDUSTRIALI
Il D.L. n.210/2015 (art. 8.2) aggiunge all’
art. 273 (Grandi impianti di combustione) del
Codice Ambiente due nuovi commi
dopo il comma 3 che fissa i
limiti di emissione per i grandi impianti di combustione anteriori al 2006, con riferimento ai valori di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell’Allegato II alla parte quinta del Codice e indicava il termine di adeguamento al 1 gennaio 2008.
Il termine per l’adeguamento viene spostato al 1 gennaio 2017 dal nuovo
comma 3 bis: “per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque
non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga”.
Il nuovo
comma 3-ter (introdotto dal DL 210/2015) invece, proroga
al 1° gennaio 2017 il termine di adeguamento (previsto al comma 3) “per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto”.
RIFIUTI E DISCARICHE
Il D.L. n.210/2015 (art. 8.3) modifica l’articolo 6, comma 1, lettera p), del
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), prorogando il
divieto di immissione in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg fino
al 29 febbraio 2016.