Il 29 luglio 2015 entra in vigore il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, recepimento della Direttiva 2012/18/UE (la cosiddetta Seveso III).
Obiettivo principale di tale decreto è quello di prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente; si applica
agli stabilimenti, definiti come “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse”.
Vengono fissate nuove date per la presentazione e l’aggiornamento dei Rapporti di Sicurezza (art. 15, comma 6):
- per gli “stabilimenti preesistenti” (cioè che non hanno cambiato classificazione) devono inviare l’aggiornamento entro il 1/6/2016;
- per gli “altri stabilimenti” (cioè che hanno variato la classificazione, ma non la configurazione impiantistica) entro il 29 luglio 2017;
- per i “nuovi stabilimenti” (stabilimento che avvia le attività o è costruito il 1/6/15 o successivamente a tale data) prima dell’avvio dell’attività o delle modifiche che comportano un cambiamento delle sostanze pericolose utilizzate.
Queste modifiche al calendario valgono anche per gli stabilimenti per i quali, secondo il D.Lgs. 334/99, l’aggiornamento quinquennale cadeva tra il 29 luglio 2015 e la nuova scadenza prevista.
Altra novità riguarda l’allegato 5 – sez. B tabella 1.1, in cui sarà necessario riportare l’elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante, i quantitativi e le loro caratteristiche.
Si segnalano infine le modifiche alle procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore.