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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: AL VIA DAL 13 GIUGNO
pubblicato il 3 luglio 2013

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013 relativo al “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Il decreto SI APPLICA alle micro, piccole e medie imprese (articolo 2 del decreto del 18 aprile 2005), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

NON SI APPLICA invece ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale (articolo 1 DPR 59/2013) “disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il Regolamento viene a sostituire ben sette diversi provvedimenti e autorizzazioni/comunicazioni:

Come funziona la nuova autorizzazione unica ambientale?

Intanto sarà necessaria un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

A questo proposito il DPR 59/2013 indica che la “domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all’autorità competente e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all’articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore”.

L’AUA varrà 15 anni e le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’autorizzazione.

Anche per il rinnovo dell’autorizzazione è prevista una procedura semplificata: “ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all’Autorità competente, tramite il Suap, un’istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all’articolo 4, comma 1”.

Se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è infatti sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva e durante i tempi necessari per il rinnovo, l’attività potrà proseguire sulla base dell’autorizzazione precedente.

Concludiamo ricordando che nell’Allegato 1 viene definito il contenuto delle autorizzazioni per ognuna delle tipologie di impianti e attività richiamate nella parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ad esempio con riferimento a:

fonte: Punto Sicuro

DPR 59/2013 Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 giugno 2013