Con la Legge di stabilità 2013-2015, approvata il 21 dicembre in via definitiva alla Camera dei Deputati, è stata prorogata al 30 giugno 2013 la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi prevista dal comma 5 dell’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori.
All’art. 1, comma 388, della nuova legge si legge infatti: “È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.†(la tabella corretta è la 2, in cui, al punto 9, si ritrova il riferimento all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008).
Il precedente termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 è quindi ora spostato al 30 giugno 2013; il termine era già stato prorogato il 12 maggio 2012 per evitare che, a causa della mancata pubblicazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori fossero obbligati (a decorrere dall’1 luglio 2012) ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.
La Legge di stabilità 2013-2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Disegno di legge 5534-bis-B, approvato dalla Camera dei deputati della Repubblica il 21 dicembre 2012) è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Il Datore di Lavoro di un’azienda con meno di 10 dipendenti, che ha redatto una Valutazione dei Rischi conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (NB: valutazione dei rischi, non autocertificazione), può mantenerla: non vi è obbligo di riscrivere il documento secondo le Procedure standardizzate (Commissione per gli Interpelli, Interpello N. 7/2012 del 15 novembre 2012). Permane l’obbligo di aggiornare il documento nel rispetto degli artt. 17, 18, 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Legge di stabilità | |
Interpello n. 7/2012 | |
Chiarimenti del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2013 |