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DIRETTIVA REACH
 
REACH L'Unione Europea (UE) ha istituito il sistema REACH, un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, e istituisce un'agenzia europea per tali prodotti. Il sistema REACH obbliga le imprese che fabbricano e importano sostanze chimiche a valutare i rischi derivanti dal loro uso ed a prendere le misure necessarie per gestire qualsiasi rischio venga individuato. L'onere della prova con riguardo alla sicurezza delle sostanze chimiche fabbricate o commercializzate spetta all'industria (sia i produttori che gli importatori delle sostanze chimiche).

Il regolamento è inteso ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché a rafforzare la competitività del settore delle sostanze chimiche e l'innovazione.
CAMPO D'APPLICAZIONE
Il campo d'applicazione del regolamento copre tutte le sostanze fabbricate, importate, commercializzate o utilizzate, in quanto tali o nelle miscele. Il regolamento esclude dal suo campo d'applicazione:
  • le sostanze radioattive (a cui si applica la direttiva 96/29/Euratom);
  • le sostanze assoggettate a controllo doganale che sono in deposito temporaneo, in zone franche o in depositifranchi in vista di una riesportazione oppure ancora in transito;
  • le sostanze intermedie non isolate;
  • il trasporto di sostanze pericolose;
  • i rifiuti

Peraltro le regole relative alla registrazione, agli utilizzatori a valle, alla valutazione ed all'autorizzazione non si applicano alle sostanze utilizzate nei medicinali per uso umano o veterinario o nelle derrate alimentari o negli alimenti per animali (inclusi gli additivi), a condizione che rientrino nell'ambito d'applicazione della legislazione comunitaria sui medicinali o sugli alimenti.
REGISTRAZIONE
La registrazione costituisce l'elemento fondamentale del sistema REACH. Le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata l'anno devono essere obbligatoriamente registrate in una banca dati centrale, gestita dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche. In assenza di registrazione, la sostanza non può essere fabbricata o immessa sul mercato europeo.

L'obbligo di registrazione si applica a partire dal 1° giugno 2008, ma per alcune sostanze che devono essere oggetto di una registrazione preliminare è istituito un regime transitorio, che in taluni casi può essere esteso fino al 1° giugno 2018.

Scadenze REACH

Alcuni gruppi di sostanze (elencati nel regolamento) sono tuttavia esentati dall'obbligo di registrazione, come ad esempio:
  • i polimeri (i monomeri che compongono i polimeri devono però essere registrati);
  • talune sostanze per le quali il rischio è considerato trascurabile (acqua, glucosio, ecc.);
  • talune sostanze esistenti in natura e non modificate chimicamente;
  • le sostanze utilizzate nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, a talune condizioni.

La registrazione esige che l'industria (fabbricanti e importatori) fornisca informazioni relative alle proprietà, alle utilizzazioni ed alle precauzioni per l'uso delle sostanze chimiche (fascicolo tecnico). I dati richiesti sono proporzionati ai volumi di produzione e ai rischi che la sostanza presenta (ad esempio test complessi di tossicità per le sostanze di cui è fabbricato o importato un quantitativo superiore a 1.000 tonnellate). Peraltro, una domanda di registrazione concernente una sostanza di cui è importato o fabbricato un quantitativo pari o superiore a 10 tonnellate annue deve indicare dettagliatamente i rischi che la sostanza presenta, i diversi scenari d'esposizione possibili e le misure di gestione di tali rischi (relazione sulla sicurezza chimica).

Modalità semplificate di registrazione sono previste per le sostanze intermedie isolate che restano sul sito, a condizione che siano fabbricate in condizioni strettamente controllate, e per le sostanze intermedie isolate che sono trasportate ed utilizzate nel quadro di rigidi controlli in quantitativi inferiori a 1.000 tonnellate. In questi casi, sono richieste unicamente la classificazione, le misure di gestione dei rischi e le informazioni già disponibili concernenti le proprietà. Sono necessarie maggiori informazioni se il trasporto riguarda un quantitativo superiore a 1.000 tonnellate della sostanza in questione.

Inoltre, un regime speciale è applicato alla registrazione delle sostanze presenti negli articoli: tenuto conto dei milioni di articoli immessi sul mercato nell'Unione, nonché del rischio potenziale che alcuni di essi comportano per la salute umana e per l'ambiente, occorre registrare alcune sostanze integrate negli articoli. Tale registrazione è obbligatoria quando la sostanza in questione è abitualmente rilasciata durante l'utilizzazione dell'articolo ed è presente negli articoli di cui trattasi in misura superiore ad una tonnellata per produttore/importatore per anno. Per le sostanze che non sono rilasciate in condizioni d'uso normali, ma che presentano particolari rischi, che sono contenute in una concentrazione minima dello 0,1% e che sono commercializzate in misura superiore ad una tonnellata per produttore/importatore per anno, tale obbligo prende la forma di una semplice notifica, sulla base della quale l'Agenzia europea delle sostanze chimiche può chiedere una registrazione.

L'Agenzia europea delle sostanze chimiche è incaricata di gestire la banca dati, di ricevere i fascicoli di registrazione e di elaborare orientamenti tecnici per assistere i fabbricanti e gli importatori, nonché le autorità competenti, nell'applicazione delle suddette disposizioni. Nei primi 11 anni di applicazione del sistema REACH, la registrazione dovrebbe riguardare circa 30.000 sostanze già in commercio. Si prevede peraltro che l'80% circa di tutte le sostanze registrate non richiederà ulteriori interventi.
INFORMAZIONI NELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO
I dati di sicurezza vanno trasmessi lungo tutta la catena di approvvigionamento, in modo da permettere a chi fa uso di sostanze chimiche nel processo di produzione, per fabbricare altri preparati o articoli, di operare in modo sicuro e responsabile senza mettere in pericolo la salute dei lavoratori e dei consumatori e senza rischi per l'ambiente. Ciò implica che le informazioni siano trasmesse a monte e a valle della catena di approvvigionamento e tra tutti gli attori che intervengono in tale catena.

I dati trasmessi riguardano, tra l'altro, l'identificazione, la composizione e le proprietà delle sostanze, le misure da prendere per l'uso ed il trasporto sicuri, le misure in caso di rilascio accidentale o d'incendio nonché le informazioni tossicologiche ed ecologiche. Non è necessaria la trasmissione di informazioni sensibili a carattere commerciale.
UTILIZZATORI A VALLE
Gli utilizzatori a valle sono tenuti a valutare la sicurezza chimica delle sostanze, basandosi innanzi tutto sulle informazioni comunicate dai fornitori, e ad adottare provvedimenti idonei per la gestione dei rischi. Queste disposizioni consentono inoltre alle autorità di prendere conoscenza degli usi che vengono fatti di una sostanza lungo tutta la catena d'approvvigionamento e, se necessario, di chiedere ulteriori informazioni e di adottare le misure del caso.



Il sistema REACH sostituisce oltre 40 direttive e regolamenti e crea un solo sistema applicabile a tutte le sostanze chimiche.

Il sistema REACH è completato dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Questo regolamento integra i criteri di classificazione e le norme di etichettatura del Sistema mondiale armonizzato (GHS) delle Nazioni Unite nella legislazione comunitaria e riprende le disposizioni di REACH che regolano l'inventario delle classificazioni e delle etichettature.

IL PORTALE REACH

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Il portale “REACH - Prodotti Chimici: informiamo i cittadini” nasce dall’esigenza di coordinare e rendere accessibili al pubblico le informazioni sulle attività del Comitato tecnico di Coordinamento per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento REACH).

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