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IL REGOLAMENTO EMAS
 
emas
Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che a sua volta è stato sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n. 1221 (che ha abrogato e inglobato il Reg. 761/2001, la Decisione 2001/681/CE e la Decisione 2006/193/CE).

A questo Sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.

EMAS, in quanto strumento importante del piano d'azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», è inteso a:
  • promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione di sistemi di gestione ambientale,
  • la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi,
  • l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali,
  • un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate,
  • il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.

COSA PREVEDE


Il Regolamento prevede l'obbligatorietà:
  • dell'esistenza di un SGA
  • della redazione di una analisi ambientale
  • della effettuazione di audit interni,
  • della redazione di una Dichiarazione Ambientale (DA) e sua convalida (previa verifica) da parte di un Verificatore ambientale (accredito o abilitato a seconda della scelta del Paese membro in cui avviene la registrazione)
  • della registrazione ufficiale dell'Organismo Competente (in Italia il Comitato Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezione EMAS) per poter ottenere anche l'uso del logo Emas.
Per Verifica si intende procedure di valutazione della conformità svolta da un verificatore ambientale al fine di accertare se l'analisi ambientale, la politica, il SGA e l'audit ambientale interno e la sua attuazione sono conformi alle disposizione del 1221/2009.

Per Convalida si intende la conferma, da parte del Verificatore Ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella DA e nella DA aggiornata e di eventuali ulteriori informazioni ambientali sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del regolamento 1221/2009.

LA CONVALIDA


L'iter prevede:
  • l'invio da parte dell'Organizzazione della domanda di convalida unitamente alla Dichiarazione Ambientale;
  • la visita di valutazione in Azienda da parte di valutatori esperti di settore (le aziende certificate ISO 14001:96 sono agevolate nella fase di verifica);
  • il rilascio della Convalida della Dichiarazione Ambientale, in seguito alla quale l'Azienda richiedente sarà inserita nell'apposito Elenco EMAS europeo.
Con la registrazione, le organizzazioni possono utilizzare un apposito logo previsto dall'allegato V secondo quanto indicato nel Regolamento stesso (si consiglia di leggere attentamente anche l'allegato IV)

Per ottenere la Prima Registrazione è necessario:
  • Individuazione Organismo Competente (in Italia il Comitato EMAS) e acquisizione della procedura di registrazione vigente
  • Svolgere una Analisi Ambientale (conformità allegato I e punto A.3.1. Dell'allegato II)
  • Sviluppo e applicazione di un SGA (conforme all'allegato II) tenendo conto, se disponibili, delle migliori pratiche di settore definite nei documenti di riferimento di cui all'art. 46
  • Effettuare un audit interno (conforme ai requisiti stabiliti al punto A.5.5. All. II e all'allegato III)
  • Predisposizione di una Dichiarazione Ambientale conforme all'allegato IV con valutazione delle prestazioni
  • Richiedere la verifica dell'Analisi Ambientale, del SGA, del programma di audit interno (e della sua attuazione) e la Convalida della Dichiarazione Ambientale + eventuali informazioni ambientali da parte dello stesso verificatore + eventuale richiesta di deroga ai sensi dell'art. 7 per organizzazioni di piccole dimensioni
  • Superare la Verifica e ottenere la Convalida della Dichiarazione Ambientale e la Dichiarazione rilasciata dal Verificatore Ambientale conforme all'allegato VII.
    Inviare domanda di registrazione all'Organismo Competente contenente tutti gli elementi descritti all'art. 5 (nell'allegato VI riportare l'eventuale richiesta di deroga ai sensi dell'art. 7)
  • Ricevere dall'Organismo Competente: la comunicazione dell'avvenuta registrazione, il logo EMAS e il nº di registrazione + eventuale accettazione o diniego della richiesta di deroga ai sensi dell'art. 7
  • Mettere a disposizione del pubblico la Dichiarazione Ambientale convalidata entro un mese dalla registrazione
Dopo la Convalida della Dichiarazione Ambientale si deve ottenere ufficialmente la registrazione da parte del Comitato EMAS Italiano.

Esclusi i casi di deroga la registrazione dura 3 anni e la frequenza della convalida della Dichiarazione Ambientale è annuale.

Almeno ogni tre anni un'organizzazione registrata deve ottenere il rinnovo ovvero:
  • far verificare l'intero sistema di gestione ambientale e il programma di audit, nonché la sua attuazione;
  • predisporre una dichiarazione ambientale in conformità dei requisiti stabiliti nell'allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale;
  • trasmettere la dichiarazione ambientale convalidata all'organismo competente;
  • trasmettere all'organismo competente un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all'allegato VI;
  • versare i diritti per il rinnovo della registrazione all'organismo competente, se del caso.
Per ulteriori elementi è necessario consultare la Procedura Ufficiale per la Registrazione EMAS emanata del Comitato EMAS Italiano.

I VANTAGGI


L'adesione ad EMAS consente:
  • la riorganizzazione interna e conseguente crescita dell'efficienza
  • la riduzione dei costi a seguito di una razionalizzazione nell'uso delle risorse e nell'adozione di tecnologie più pulite
  • la crescita della motivazione dei dipendenti e della loro partecipazione, con conseguente riduzione delle conflittualità interne
  • la creazione di un rapporto di maggiore fiducia con gli organismi preposti al controllo ambientale e con quelli che rilasciano le autorizzazioni
  • la riduzione delle probabilità di eventi che possono arrecare danno all'ambiente
  • maggiori garanzie in termini di certezza del rispetto delle normative ambientali
  • la crescita delle conoscenze tecnico-scientifiche e loro uso per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientale
  • la riduzione del carico burocratico (corsie preferenziali) per le organizzazioni aderenti ad EMAS
  • maggiori garanzie di accesso ai finanziamenti per le piccole imprese
  • l'incremento del valore patrimoniale per la garanzia di una corretta gestione ambientale che ne esalta la valutazione.

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